17.02.17-comunicati stampa
Smaltimento carcasse animali. Disponibilità di Tecnocasic per superare emergenza. Passi avanti per il trasporto: i Soa declassati a rifiuti
L’ordinanza di oggi. L’articolo 1 del provvedimento spiega che la società Tecnocasic Spa darà priorità , nelle forme e secondo le modalità più conformi alla propria funzionalità , allo smaltimento, mediante incenerimento dei SOA delle categorie 1 e 3 indistinte. Tali materiali dovranno essere conferiti dagli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione, che li abbiano accumulati prima dell’adozione dell’ordinanza n.2 del 24 gennaio scorso o che comunque non siano in grado di effettuare la separazione di tali sottoprodotti, così come previsto dall’ordinanza di gennaio, entro il termine massimo del 1 marzo 2017.
Tecnocasic darà inoltre priorità all’incenerimento delle carcasse di suini rinvenuti negli allevamenti registrati, a seguito di morte fisiologica, che non possano essere interrati, sempre come previsto dall’ordinanza n.2, e che siano conferiti secondo le modalità tecniche richieste dall’impianto.
Deroga articoli dell’ordinanza di gennaio. L’atto di oggi deroga, sempre partendo dall’articolo 1, gli articoli 1 e 7 dell’ordinanza di gennaio dove era prevista, nel primo caso, che “gli operatori produttori di scarti di macellazione o lavorazione dovevano garantire la separazione dei sottoprodotti di categoria 1 da quelli di categoria 3 e provvedere allo smantellamento dei SOA di categoria 1 fuori dal territorio regionale”. Stessa deroga per l’art. 7 in cui si ordinava che i sottoprodotti di categoria 3 dovevano essere “smaltiti negli impianti di incenerimento ovvero nelle discariche autorizzate e dovevano essere raccolti, trasportati e dotati di apposito documento commerciale e di registro, in conformità alla normativa comunitariaâ€.
Sono quindi anticipate, non più entro i prossimi tre mesi, ma entro il 1 marzo 2017, le operazione di separazione, all’interno della categoria 3, degli scarti di macellazione o di lavorazione delle carni suine da quelle di diversa specie.
I SOA declassati a rifiuti. I sottoprodotti (SOA), declassati a rifiuti e da smaltire negli impianti di incenerimento ovvero nelle discariche, devono essere raccolti, trasportati e dotati di documenti conformemente a quanto previsto dalla sola normativa ambientale.
Cosa sono i SOA categoria 1 e 3. I sottoprodotti di categoria 1 (soprattutto materiale specifico a rischio, non contenente parti di suino, come per esempio materia celebrale o oculare di bovini superiori ai 12 mesi, milze di ovini di qualunque età , ecc.) possono essere stoccati e trasportati al di fuori della regione per lo smaltimento.
Discorso diverso riguarda i sottoprodotti di categoria 3 (per esempio: pelli, grasso, ossa, scarti della grande distribuzione, ecc.), poiché le attuali modalità di gestione adottate dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina, il cui trasporto e smaltimento al di fuori della Sardegna non è consentito dalle norme in materia di eradicazione di Peste suina africana.
Questa emergenza mette in evidenza la necessità che gli attori della filiera isolana si riorganizzino al meglio per gestire e valorizzare i SOA che, come succede in altre regioni d’Italia, possono diventare una risorsa economica assai vantaggiosa attraverso forme virtuose di riciclo.
Fonte: Regione Sardegna