16/03/2017 – Allo stato, l’universo di riferimento degli enti facenti parte del Sistema Pubblico Allargato del Progetto Conti Pubblici Territoriali, è distinto e diverso dalla nozione di gruppo dell’amministrazione pubblica e dal perimetro di consolidamento, rendendo inapplicabili confronti e comparazioni.
Infatti, ai sensi della normativa contabile vigente, gli enti territoriali devono predisporre due distinti elenchi, uno indicante gli enti, le aziende e le società che compongono il G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica), e l’altro inclusivo degli enti, delle aziende e delle società che oltre a far parte del G.A.P. vanno compresi nel bilancio consolidato (perimetro del consolidamento).
Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblicaâ€: gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo; gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo; gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica; le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo; le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo.
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica, né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società . Il gruppo “amministrazione pubblica†può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso, il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
I soggetti facenti parte del primo elenco del G.A.P. possono non essere presi in considerazione nel perimetro di consolidamento a causa:
- della loro irrilevanza (es. bilanci che presentano, per ciascun parametro dell’area di consolidamento, un’incidenza inferiore al 5% per Regioni e provincie autonome, e del 10% per gli EE.LL, rispetto alla posizione economica, patrimoniale e finanziaria della P.A. capogruppo, ed in ogni caso per quote di partecipazione inferiori all’1%);
- impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (eventi di natura straordinaria).
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Il Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT) ha, invece, scelto di adottare convenzionalmente un valore di riferimento, in termini di quota di partecipazione pubblica, a livello di Settore Pubblico nel suo complesso, al di sotto del quale presumere che un controllo, nella forma sopra definita, sia in genere non esercitabile. La soglia è stata fissata al 30%, anche se tale valore viene però applicato in modo particolarmente flessibile, in considerazione dei confini non sempre netti che si riscontrano nell’analizzare il ruolo dell’operatore pubblico (pagg. 43-44 guida CPT). È importante peraltro segnalare come, una volta definito se un ente debba essere incluso nel conto consolidato del Settore Pubblico Allargato, i flussi finanziari di tale ente vengono considerati integralmente e non in base alla quota percentuale di partecipazione pubblica.
Sono comunque allo studio ipotesi di revisione delle linee guida per la determinazione dei criteri di inclusione/esclusione degli Enti nell’universo CPT, ai fini di un raccordo con la legislazione vigente in materia di armonizzazione contabile.
Fonte: Regione Campania