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[ REGIONE TOSCANA ] Turismo, con il nuovo testo unico Toscana ridefinisce il modello di governance

MILANO – La Regione Toscana ha approvato il nuovo Testo Unico sul turismo, la legge regionale 86, lo scorso 20 dicembre 2016, riscrivendo integralmente il Testo unico in materia di turismo, la legge regionale 42/2000, che nel corso degli anni aveva subito numerose modifiche. Obiettivi principali del nuovo TU: ridisegnare la nuova governance del settore dopo lo scioglimento delle APT (avvenuta nel 2010) e la riorganizzazione delle province a seguito della legge Delrio (2015), migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti, chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non professionali, introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell’esplosione della cosiddetta sharing economy, aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio (comprese quelle online) e di professioni turistiche con particolare attenzione alle guide turistiche.

Rispetto alla nuova governance del turismo in Toscana, è importante sottolineare l’articolo 1 che per la prima volta fissa le finalità della legge, riconoscendo il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio e promuovendo e valorizzando, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria del sistema turistico toscano. L’articolo 2 introduce i concetti di accessibilità e sostenibilità, stabilendo la necessità di assicurare, da parte dei gestori delle strutture ricettive, parità di trattamento alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive e tutte le informazioni sui servizi offerti e fissando l’impegno ad orientare le politiche regionali verso la realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

La nuova governance, oltre ad individuare i compiti spettanti ai vari livelli istituzionali, introduce la possibilità, da parte dei comuni, di svolgere, in forma associata con altri comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale. Oltre a questo, a completamento del nuovo sistema di governance, viene introdotto il prodotto turistico omogeneo secondo il quale i comuni, per poter realizzare un’offerta turistica di qualità, possono associarsi oltre che a livello territoriale anche per tipologia di prodotto turistico. Per prodotto turistico omogeneo s’intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio potenziale è la Via Francigena.

Il nuovo TU inoltre conferma che la Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica Toscana Promozione Turistica e, allo scopo di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e regionale, istituisce una cabina di regia del turismo che coinvolge tutti gli attori del comparto (istituzioni, associazioni di categoria, sindacati).

Altre novità introdotte sono la possibilità per gli alberghi di esercitare al pubblico attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio, di centro benessere e di prenotazione e vendita diretta al cliente di servizi turistici accessori (es. prenotazione di un ristorante o teatro). Inserita la disciplina dell’albergo diffuso e due nuove tipologie di strutture ricettive, il condhotel e il marina resort, disciplinate a livello nazionale dalla legge 164 del 2014. Rivisitata la disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere per l’ospitalità collettiva, per ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, ecc. I B&b vengono regolamentati in modo chiaro e definitivo, precisando che la gestione debba avvenire in forma imprenditoriale garantendo una corretta informazione al cliente.

Per le locazioni turistiche, fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni imponenti grazie soprattutto ad internet, vengono stabiliti alcuni limiti superati i quali la gestione di alloggi, esclusivamente destinati a questo scopo, diventa attività professionale con le conseguenze che ne derivano. Se il proprietario o l’usufruttuario destinano alla locazione turistica massimo due alloggi nel corso dell’anno solare (indipendentemente dal numero di locazioni turistiche effettuate), e più di due alloggi nel corso dell’anno solare effettuando fino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare, l’attività non assume la forma imprenditoriale. Precisati anche i requisiti strutturali ed igienico-sanitari e le condizioni di sicurezza e salubrità degli impianti installati che tali alloggi devono possedere. Infine viene dettata un’espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online, assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette quelle operanti in locali aperti al  pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie e una nuova disciplina della professione di guida turistica, sia per adeguarsi a quanto previsto dalla legge 97 del 2013, che ha esteso l’esercizio dell’attività sull’intero territorio nazionale, sia per recepire il decreto ministeriale 565 del 2015 che ha disciplinato requisiti e procedimento per il rilascio della specifica abilitazione necessaria all’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

Fonte: Regione Toscana