L’ordinanza è un atto straordinario, prodotto per sopperire a una carenza dell’apparato produttivo regionale incapace, finora, di sviluppare un sistema imprenditoriale che in altre parti d’Italia produce ricchezza dall’utilizzo dei sottoprodotti (cibo per animali domestici, olii industriali, ecc.) e non grava come costo per le aziende primarie. In relazione a questo, per favorire la risoluzione strutturale di tale handicap, la Presidenza, in qualità di autorità di gestione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, ha riprogrammato delle risorse e messo a disposizione del settore 3 milioni di euro per il finanziamento di un apposito bando che verrà gestito dall’Assessorato dell’Agricoltura.
Cosa sono le categorie 1 e 3. I sottoprodotti di categoria 1 (soprattutto materiale specifico a rischio, non contenente parti di suino, come per esempio materia celebrale o oculare di bovini superiori ai 12 mesi, milze di ovini di qualunque età , ecc.) possono essere stoccati e trasportati al di fuori della regione per lo smaltimento.
Discorso diverso riguarda i sottoprodotti di categoria 3 (per esempio: pelli, grasso, ossa, scarti della grande distribuzione, etc), poiché le attuali modalità di gestione adottate dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina, il cui trasporto e smaltimento al di fuori della Sardegna non è consentito dalle norme in materia di eradicazione di Peste suina africana.
L’ordinanza. Gli operatori produttori di scarti da macellazione o di lavorazione devono garantire la separazione dei sottoprodotti di categoria 1 da quelli di categoria 3 e provvedere allo smaltimento dei SOA di categoria 1 (di origine non suina) al di fuori del territorio regionale. Tali operatori insieme a quelli del settore della distribuzione carni devono provvedere alla separazione, nell’ambito della categoria 3, degli scarti di origine suina da quelli di diversa specie, affinché i sottoprodotti di categoria 3 non suini siano destinati allo smaltimento al di fuori del territorio regionale.
Questi sottoprodotti possono essere spediti alla trasformazione negli impianti autorizzati o all’incenerimento presso il Tecnocasic, non appena il sito riprenderà la piena funzionalità . Per non oltre sei mesi da questa ordinanza, i sottoprodotti di categoria 3, in eccedenza a quelli destinati agli impianti o agli inceneritori possono essere smaltiti, in via del tutto eccezionale, come rifiuti, nelle discariche autorizzate nel territorio regionale, dotate di idoneo impianto di biogas, previo trattamento (calce idrata, soda caustica al 2%,), così da assicurare che i materiali non presentino rischi per la salute pubblica e animale. I SOA di categoria 3, smaltiti negli impianti di incenerimento o nelle discariche autorizzate devono essere raccolti e trasportati conformemente a quanto previsto dalla sola normativa ambientale in materia.
Allevamenti suini. Per quanto riguarda la mortalità fisiologica negli allevamenti suini registrati, considerata la situazione di criticità causata dall’impossibilità di un regolare smaltimento dovuto all’assenza di impianti autorizzati e idonei allo smaltimento di carcasse, l’operatore del settore alimentare è autorizzato, in via straordinaria, allo smaltimento tramite interramento delle carcasse di suino, attraverso l’emanazione di un’ordinanza da parte del Sindaco competente. Il sito deve essere individuato e le modalità di interramento devono avvenire in un luogo ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente. Questi siti devono essere situati a una distanza sufficiente per consentire all’autorità competente di gestire la prevenzione dei rischi e devono infine essere autorizzati dai Servizi Veterinari della Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Sardegna competenti per territorio.
Fonte: Regione Sardegna