LUCCA. Sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Consulta per la «non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale». Il tribunale civile, presieduto da Gerardo Boragine (a latere Alice Croci e Maria Giulia D’Ettore), con un’ordinanza di 40 pagine, coinvolge la Corte Costituzionale affinché la delicata questione sull’omogenitorialità sia adeguatamente normata dal legislatore. Dal 2019 ad oggi, nonostante altri tribunali (ad esempio quello di Padova) abbiano sollevato quesiti analoghi, il legislatore non si è ancora pronunciato. Le indicazioni della Corte saranno fondamentali per evitare divergenze e comportamenti variabili dei comuni, che si approcciano alla questione in modo differente creando disparità di trattamento tra i cittadini a seconda del luogo di residenza.
Il caso
La vicenda riguarda una coppia di avvocate versiliesi, rappresentate dall’avvocato Vincenzo Miri di Firenze, che nell’estate 2023 avevano presentato un’appello al tribunale contro la cancellazione del nome della madre non biologica dalla certificazione di nascita del loro secondo figlio, nato all’estero attraverso la fecondazione artificiale. L’avvocato della coppia aveva chiesto al Collegio di delineare un percorso che potesse risolvere le incertezze legali che influenzano la vita delle persone coinvolte, soprattutto quella delle due madri.
Le parti del processo
Contrasti al ricorso, giustificando la legittimità delle proprie azioni e sostenendo l’annullamento dell’atto, sono venuti dal Ministero dell’Interno, dal Comune di Camaiore (dove era stato registrato l’atto) e dalla Procura della Repubblica. Tuttavia, il procuratore Domenico Manzione, allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, ha chiesto di annullare l’atto a causa di una palese violazione di un principio di eguaglianza, sollevando una questione di legittimità costituzionale e chiedendo la sospensione del giudizio. La magistratura non può sostituire il legislatore. È necessario un quadro normativo che privilegi l’interesse del minore, come stabilito dalla Corte Internazionale per la Protezione dei Diritti del Fanciullo.
Il verdetto del tribunale
In questo caso specifico, l’annullamento del nome di uno dei due figli della coppia dal registro civile, che avrebbe avuto come conseguenza la presenza di una sola madre biologica, avrebbe comportato una disparità nel trattamento dei diritti (ad esempio, quelli relativi all’eredità). Poiché l’interesse del minore deve prevalere, il Collegio ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata in riferimento agli articoli 2,3,30,31 e 117, comma primo, della Costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in quanto essi impediscono la registrazione del bambino come figlio di entrambe le madri e richiedono l’annullamento dell’atto di riconoscimento compiuto dalla madre non biologica.
Il monito della Corte
Già nel 2021, la Consulta aveva sottolineato più volte che «l’urgente bisogno di proteggere il principale interesse del minore, in linea con la giurisprudenza delle Corti Europee, presuppone una revisione del quadro normativo vigente a causa del divario tra la realtà fattuale e quella legale e una distonia nel rapporto del minore con la madre non biologica, vista l’importanza del riconoscimento legale dei legami affettivi e familiari esistenti, anche se non sono biologici, per l’identità del minore».
2024-06-26 20:52:22