

Il giudice di pace di Lucca, una recente sentenza, depositata il 23 maggio 2025, ha condannato la Poste Italiane Spa a risarcire un cittadino di Capannori vittima di truffa informatica di tipo boxing, phishing e altre varietà purtroppo comuni.
Il caso ha origine da una denuncia di un correntista che si è reso conto che dal suo conto corrente sono stati effettuati circa 10 prelievi da un bancomat di Napoli, una città in cui non si è mai recato, per un totale di 5mila euro.
Nonostante l’importo significativo, la vittima non era a conoscenza dei prelievi poiché non era previsto nessun messaggio di avviso, e quando la dipendente del suo ufficio postale lo ha avvisato, era già troppo tardi. L’uomo ha subito chiesto spiegazioni su come fosse stato possibile un tale incidente. Gli è stato risposto che, probabilmente, la sua nuova carta bancomat era stata inviata per errore a Napoli e che Poste Italiane gli avrebbe rimborsato solo il 50 per cento dell’importo sostenendo che in qualche modo avesse fornito il suo pin. Sicuro di non aver mai rivelato il suo codice personale a nessuno, con l’assistenza dell’avvocato Elisabetta Triggiani del Foro di Lucca, l’uomo ha quindi portato il caso di fronte al Giudice di Pace di Lucca contro Poste Italiane per ottenere la differenza tra le due cifre.
Il Giudice di Pace ha accolto la richiesta e ha condannato Poste Italiane a rimborsare l’intera somma con condanna, incluso il pagamento delle spese legali.
Il Giudice di Pace, dottor Casodi, ha stabilito che, secondo la legge vigente, quando il cliente di un servizio di pagamento rifiuta di aver autorizzato un pagamento eseguito, l’uso di uno strumento di pagamento registrato dal fornitore del servizio di pagamento non è necessariamente sufficiente a provare che la transazione sia stata autorizzata dal cliente stesso, né che quest’ultimo abbia agito in modo fraudolento o non abbia rispettato con dolo o colpa grave uno o più degli obblighi previsti dalla normativa.
Inoltre, ha stabilito che i rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del fornitore del servizio di pagamento e, quindi, delle poste.
In aggiunta, il Giudice ha ribadito che le Poste avrebbero dovuto verificare l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Questa decisione del Giudice di Pace, relativa a un danno così significativo, subito da una persona assolutamente in buona fede e nelle modalità descritte, potrebbe aprire nuove prospettive in termini di risarcimenti per casi di questa natura, perché non deve essere la persona onesta che è stata truffata a finire a malpartito, probabilmente con tecniche sofisticate che, tuttavia, devono essere prevenute e neutralizzate da chi gestisce il denaro del cliente.
2025-06-09 16:51:00