
18 novembre 2025 | 17:47
Il consigliere spiega: “Per pretendere il contributo, non basta solo l’inclusione della proprietà nel distretto”
“Il comunicato stampa, con cui il Consorzio di Bonifica ha risposto alla mia richiesta di una motivazione esauriente delle notifiche di pagamento, rafforza sempre di più la convinzione che i contributi siano una tassa occulta gravante sui cittadini a causa del semplice possesso di diritti immobiliari reali“. Lo dichiara Domenico Caruso, consigliere comunale di Capannori di Noi Moderati.
“Dal punto di vista sbagliato del Consorzio – prosegue il consigliere – si deduce che è compito del contribuente riuscire a sovvertire questa presunzione attraverso l’aggiunta di prova contraria. Ma sotto questo aspetto, risulta evidente che se la presunzione è la conseguenza che la legge trae da un fatto noto (le opere eseguite dal Consorzio) per risalire a un fatto sconosciuto (il beneficio ricevuto dalla proprietà). È un dato di fatto innegabile che in materia di contributi di bonifica non esiste nessuna norma specifica che preveda espressamente una presunzione legale di beneficio sulla proprietà come diretta conseguenza delle opere eseguite. Pertanto la prova del beneficio diretto che legittima la richiesta di pagamento dei contributi deve essere fornita non dai cittadini, ma dallo stesso Consorzio secondo quanto stabilito dalla legge nell’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992 di recente introduzione sul tema dell’onere della prova, che ha ridotto l’applicabilità delle presunzioni. Secondo questa norma l’atto impositivo può essere annullato se non è dimostrato oggettivamente il motivo su cui si basa la richiesta impositiva”.
“In linea con la normativa, la Corte di Cassazione (tra le altre sentenze n. 13109/2020; sent. SS.UU n. 8960/1996; ord. n. 17759/2019; ord. n. 20902/2021; sent. n. 27469/2016) – aggiunge Caruso – sostiene fermamente che affinché il Consorzio possa richiedere il contributo consortile, l’inclusione della proprietà nel distretto non è sufficiente da sola. Si richiede la presenza di un beneficio diretto e specifico per il contribuente che, come sostenuto precedentemente, deve essere dimostrato dal Consorzio di bonifica fin dal momento della notificazione dei richiesti di pagamento e non successivamente a seguito di un’apposita richiesta del soggetto passivo o nel corso di eventuali controversie davanti ai tribunali fiscali. Non è possibile ammettere un’interpretazione riduttiva del ruolo della motivazione in un atto fiscale, seppur atipico, che deve consentire al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa e di verificare la legittimità delle somme richieste come contributo consortile”.
“In base a quanto precedentemente argomentato – conclude Caruso – Non ha alcuna importanza riferire al sito web per conoscere le opere realizzate dal Consorzio, se le notifiche di pagamento non soddisfano i requisiti di contenuto e motivazione, come previsto dalla legge e dai principi giuridici della Corte di Cassazione. Pertanto insisto nella richiesta di audizione in consiglio comunale del presidente del Consorzio di Bonifica allo scopo di correggere le anomalie di una vera e propria tassa occulta che lesiva dei diritti dei cittadini”.
2025-11-18 17:47:00
