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Pulendo un terreno iniziano un incendio in collina, la Cassazione ricalcola prescrizione e assolve due sposi

Il rogo boschivo che nell’ottobre 2016 devastò una zona collinare a Capannori si conclude con un inatteso colpo di scena legale. La Corte di Cassazione (Sezione IV Penale) ha annullato senza rinvio la condanna dei due coniugi lucchesi, stabilendo così l’estinzione del reato a causa della prescrizione.

I fatti e la condanna in prima istanza

La vicenda risale all’1 ottobre di dieci anni fa, quando i due coniugi, stavano bonificando un terreno di loro proprietà e hanno acceso un fuoco per smaltire rifiuti vegetali accumulati. Secondo la ricostruzione delle corti di merito, la mancata adozione di precauzioni necessarie ha determinato che le fiamme sfuggissero al controllo, diffondendosi in fretta dall’uliveto privato ai boschi e ai terreni limitrofi.

Per questo incidente, il tribunale di Lucca aveva nel 2021 condannato la coppia a otto mesi di reclusione per incendio boschivo colposo. Questa sentenza è stata sostanzialmente confermata nel febbraio 2025 dalla Corte d’Appello di Firenze che ha consentito solo il beneficio della non menzione.

Il punto delicato della prescrizione

Il ricorso proposto dall’avvocato Francesco Lastrucci del foro di Lucca (rappresentato a udienza dal collega Luca Cantini) ha fatto leva su un errore nel calcolo dei tempi della giustizia. La difesa ha argomentato che il reato era già estinto prima che i giudici di appello dessero il loro verdetto.

Il fulcro della disputa riguardava un rinvio dell’udienza avvenuto nel 2018. In quell’occasione, l’avvocato aveva aderito all’astensione dalle udienze indetta dall’Unione Camere Penali, un atto che di norma sospende il corso della prescrizione. Tuttavia, la Cassazione ha accolto l’argomentazione difensiva sottolineando che quel giorno il processo sarebbe stato comunque rinviato per motivi organizzativi del tribunale (il trasferimento del giudice titolare e la necessità di riassegnare il fascicolo).

La determinazione della Suprema Corte

Applicando il principio per cui, nel caso di una causa di rinvio attribuibile all’accusa e una attribuibile al giudice, prevale quest’ultima, i giudici della Corte di Cassazione hanno ricalcolato i termini. Sottraendo i periodi di sospensione calcolati in modo errato, la Cassazione ha stabilito che il termine massimo di prescrizione era scaduto il 19 febbraio, cioè nove giorni prima della sentenza di secondo grado.

Con l’annullamento senza rinvio del giudizio impugnato, la Cassazione mette fine alla vicenda: i due imputati non dovranno scontare alcuna pena. Lo Stato ha superato il limite di tempo massimo per stabilire definitivamente la responsabilità.

2026-01-19 16:51:00