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La Cassazione conferma la condanna a D’Alterio per l’emissione di fatture false nel fallimento della Coam di Bacci

26 dicembre 2025 | 10:09

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Fallimento della Coam di Bacci, la Cassazione conferma la condanna a D’Alterio per l’emissione di fatture false

Rigettato il ricorso della difesa. L’imprenditore venne condannato per aver minacciato l’ex presidente della Lucchese con un fucile.

Un altro capitolo della vicenda legale che vede come protagonista Pasquale D’Alterio, l’imprenditore campano di 53 anni condannato nel 2018 per minacce e intimidazioni rivolte a un’auto e a un’azienda intestate all’ex presidente della Lucchese Andrea Bacci, si chiude con un grande accusatore dello stesso Bacci nella questione che ha poi portato al concordato preventivo per la sua azienda, la Coam.

Il ricorso è giunto in Cassazione per la sentenza di condanna in Appello a un anno e un mese di reclusione per l’emissione di fatture false. Una sentenza che ha confermato la decisione del tribunale di Lucca nel febbraio 2022, competente per territorio in cui il reato è stato commesso in tre diverse occasioni, ad Altopascio.

La difesa dell’imputato ha presentato due diversi motivi di ricorso. Con il primo si richiedeva di valutare la scriminante dello stato di necessità: “L’imputato, non essendo causa volontaria della grave situazione di pericolo, dopo essere stato danneggiato e minacciato, si è trovato soggetto al presente procedimento penale, mentre chi lo ha minacciato chiedendo l’emissione di fatture false e ne ha beneficiato, è riuscito a emergere indenne da questa vicenda processuale attraverso un concordato fallimentare”. Il secondo motivo di ricorso richiedeva invece l’applicazione dell’attenuante speciale poiché il debito tributario relativo all’emissione delle fatture false era stato completamente estinto prima dell’apertura del processo di primo grado. L’imputato, secondo la difesa, avrebbe mantenuto un comportamento collaborativo autodenunciandosi e promuovendo le indagini che hanno poi portato l’azienda al concordato preventivo.

Il ricorso è stato respinto e la sentenza è quindi diventata definitiva. Nel primo caso è stato escluso che D’Alterio non avesse altre opzioni per proteggersi se non quella di commettere un crimine come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel secondo motivo di ricorso, invece, la Corte ha escluso l’applicabilità della norma dell’articolo 13 bis del decreto legislativo 74 del 2000 a situazioni diverse rispetto a quelle del saldo del debito fiscale, escludendo che possa essere estesa anche alla collaborazione che ha portato come conseguenza alla risoluzione della controversia fiscale.

Dunque, D’Alterio dovrà scontare la pena così come stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze: un anno e un mese.

2025-12-26 10:09:00