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Pali della luce nel giardino, il tribunale sostiene il gestore: il trasferimento d’emergenza è a spese dei privati

Nessun intervento d’emergenza a carico del gestore se pali e cavi ostacolano lavori privati o se il pericolo di crollo non è pienamente dimostrato. Così ha deciso il tribunale di Lucca, con la giudice civile Ilaria Chianca, respingendo il ricorso d’urgenza presentato da due proprietari di una proprietà che chiedevano lo spostamento immediato e l’interramento delle linee elettriche presenti nella loro proprietà.

La battaglia legale è stata avviata da due co-proprietari di una proprietà situata nel comune di Capannori. Nel loro giardino, infatti, ci sono alcuni pali della luce, con cavi aerei ancorati direttamente alla facciata dell’edificio tramite un gancio metallico. Avendo ottenuto un permesso di costruire per creare un muro di recinzione, i due si sono scontrati con la presenza delle strutture, che effettivamente impedivano l’inizio dei lavori. Assistenti da un avvocato, hanno fatto appello al tribunale con un ricorso d’urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile e per danno temuto), presentando due rischi imminenti: da un lato la decadenza del titolo di costruzione a causa dell’arresto dei lavori, e dall’altro un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Secondo una perizia tecnica, infatti, il gancio sulla facciata era in condizioni precarie e poteva cedere sotto il peso dei cavi a causa del deterioramento del muro.

In giudizio si è costituita l’azienda proprietaria della rete elettrica, difesa dall’avvocato Massimiliano Motta, che ha ricostruito i precedenti del caso. Il gestore ha sottolineato che l’intera questione è nata nel 2024 da una semplice richiesta di spostamento per interessi privati. La valutazione tecnica ha stimato i costi dell’operazione – particolarmente complessa – a circa 36mila euro, somma che per legge era stata addebitata ai richiedenti, che tuttavia avevano rifiutato l’offerta, lasciando decadere la richiesta. La società ha anche ribadito che i suoi tecnici non avevano riscontrato problemi di sicurezza con le strutture.

Il giudice ha completamente accettato gli argomenti della difesa, evidenziando la totale mancanza del periculum in mora, ovverosia del requisito di gravità e irreparabilità del danno necessario per ottenere un provvedimento cautelare. Per quanto riguarda il rischio di far scadere il permesso di costruire, il tribunale ha precisato che non si tratta di un danno irreversibile, poiché i proprietari avrebbero sempre la possibilità di presentare un’altra richiesta agli uffici comunali.

È stata respinta anche la tesi della pericolosità del gancio di ancoraggio. Il giudice ha notato che le conclusioni dell’esperto dei ricorrenti erano basate su mere presunzioni e su semplici crepe nell’intonaco, senza alcuna prova diretta o documentazione fotografica che avrebbe potuto dimostrare un vero cedimento strutturale. Il tribunale ha infine osservato che, anche se ci fosse stata una reale situazione di rischio per il gancio, la soluzione corretta non sarebbe stata lo spostamento dell’intera linea elettrica (un’opera costosa e invasiva), ma un semplice rinforzo del sistema di fissaggio.

Il ricorso è stato quindi respinto e i due ricorrenti sono stati condannati a pagare in solido le spese legali alla società convenuta.

2026-05-24 12:05:00