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[REGIONE UMBRIA] QUESTION TIME (7) APPALTI: “VERIFICARE CONDIZIONI ESCLUSIONE /DECADENZA DI QUELLI ASSEGNATI AL CNS, DOPO SENTE…

(Acs) Perugia, 4 aprile 2017 – I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, hanno interrogato la Giunta regionale circa la “verifica delle condizioni di esclusione e decadenza degli appalti assegnati al Cns in Umbria dopo le sentenze del Consiglio di Stato da cui è emerso che il Cns, socio Legacoop, è parte di una serie di cooperative coinvolte in un cartello per la pulizia delle scuole, con la perdita dei requisiti morali e la violazione della norma 101 del Trattato fondativo dell’Unione Europea, concernente la concorrenza tra imprese”.

“Conformemente ai principi di efficacia e efficienza amministrativa, al Codice degli Appalti – ha sottolineato Liberati – ogni ente e stazione appaltante deve esercitare poteri di verifica al fine di individuare possibili cause di esclusione/decadenza dai bandi di gara, garantendo legalità alla pubblica amministrazione, assicurando piena e sana concorrenza tra aziende, tutelando le libertà economiche”. Nell’interrogazione si chiede quindi all’Esecutivo di Palazzo Donini di “segnalare il caso, dopo le sentenze di condanna del Consiglio di Stato, anche alle altre amministrazioni dello Stato e se, nell’attesa di ulteriori approfondimenti, non voglia attivare i poteri di autotutela come fatto dall’Azienda Ospedaliera della provincia di Salerno per una gara di pulizie dalla quale ha escluso irrevocabilmente il Cns”.

L’assessore Antonio Bartolini, nella risposta, ha detto che: “Per quanto riguarda la Regione Umbria, non ne esiste alcuno aggiudicato aal consorzio Cns. In merito alle tre sentenze sottolineate nell’interrogazione, di cui soltanto una riguarda il Cns, risponde al vero che prima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno confermato, seppure riducendola, una sanzione rilevando dunque la situazione abusiva. Nella interrogazione viene anche citata una gara dove è stata attivata l’autotutela presso l’Azienda ospedaliera di Salerno, va però rimarcato come questo annullamento, derivante proprio dalle sentenze richiamate,  è stato a sua volta annullato dal Tar di Salerno che, approfondendo la tematica sollevata, ritiene che la sanzione erogata dall’Antitrust non sia motivo né di esclusione, né tantomeno di autotutela, con questa argomentazione: la previsione di tutele anticoncorrenziali, sanzionate dalle autorità europee era prevista nella direttiva, ma rappresentava una opzione che non è stata tradotta dal decreto legislativo 50, e quindi il Tar di Salerno ritiene che non debba e non possa essere oggetto di esclusione. Del resto, va ricordato che l’accertamento c’è stato, come pure la sanzione ed in base alla giurisprudenza ‘Cedu’ (Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo) esiste in questa materia il principio  del ‘ne bis in idem’, per cui dopo un accertamento tipico come in questo caso, non debbano essere disposte altre misure”.

Liberati, nella replica, ha commentato che, “quello che prevede il buon senso viene smentito da quanto raccontato e descritto dall’assessore, che non ha tenuto conto come la sentenza del Tar non sia definitiva, in quanto manca ancora il Consiglio di Stato. Bisogna vedere poi se il riferimento del Tar di Salerno sia o meno alla sentenza precedente del Tar o del Consiglio di Stato. Quindi la risposta è incompleta. Per quanto riguarda poi la materia, la pubblica amministrazione ha un potere di autotutela che può mettere immediatamente in atto, in caso contrario è complice dei furbi”. AS/ 

Fonte: Regione Umbria