Un cittadino straniero con permesso di soggiorno semestrale, al momento in fase di rinnovo per motivi umanitari e cure mediche, è stato riconosciuto invalido al 100% dall’Inps di Lucca con un’invalidità lavorativa permanente. Tuttavia, quando ha cercato di richiedere la pensione e l’accompagnamento, come suggerito dal suo avvocato, la sua richiesta è stata negata.
L’ente gli ha fatto sapere che per ottenere questi benefici avrebbe dovuto risiedere in Italia per almeno un anno. A questo punto, l’uomo ha deciso di fare causa all’Inps attraverso il suo avvocato e, di recente, il Tribunale di Lucca ha condannato l’ente a pagare all’uomo tutto l’importo dovuto, insieme agli arretrati e agli interessi dal giorno della presentazione della domanda, per violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’argomentazione fornita dal tribunale è stata molto chiara e non lascia spazio a dubbi o interpretazioni.
Tutto ha avuto inizio nel marzo 2022, quando a Lucca è stato rilasciato all’uomo il permesso di soggiorno per cure mediche. In seguito, dopo un iter medico, l’Inps di Lucca gli ha riconosciuto un’invalidità del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Su consiglio del suo avvocato, l’uomo ha presentato immediatamente una domanda per ottenere la pensione di invalidità e l’accompagnamento. Tuttavia, la sua richiesta è stata rigettata dall’Inps perché era il titolare di un permesso di soggiorno della durata inferiore a un anno.
Nel corso del processo, l’uomo ha fornito documentazione dimostrando che il suo permesso di soggiorno semestrale, attualmente in fase di rinnovo, era già stato rinnovato e mantenuto continuamente dal 21 marzo 2022 al 21 settembre 2023. Nonostante ciò, l’ente si è difeso in tribunale sostenendo che al momento della presentazione della domanda, l’uomo aveva solo il primo permesso di soggiorno semestrale. Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha chiarito nella sentenza che l’uomo aveva comunque diritto alla pensione e all’accompagnamento a causa della sua invalidità.
Secondo i giudici, la concessione della pensione di inabilità civile non può dipendere dall’essere in possesso di un permesso di soggiorno della durata di un anno. Sono sufficienti anche soltanto 3 mesi.
La sentenza è molto chiara su questo punto: “Se si negano i benefici sociali legati allo stato di invalidità ai titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche, si finisce per violare in modo evidente il principio stabilito dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
In altre parole, poiché si tratta di un beneficio destinato a sostenere un individuo gravemente disabile, non si dovrebbe negare la pensione a chi, a causa del proprio grave stato di salute che impedisce persino di tornare nel paese d’origine, è stato autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale per almeno tre mesi.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda, il permesso di soggiorno dell’uomo era valido. Pertanto, secondo il Tribunale di Lucca, non doveva essere sollevata alcuna questione riguardante il tipo di permesso di soggiorno dell’uomo, escludendo che fosse un permesso turistico o di altra natura della durata inferiore a tre mesi.
Infine, l’uomo ha ottenuto successivi rinnovi fino a settembre 2023 e, come emerge dagli atti del processo, è attualmente in corso un’ulteriore procedura di rinnovo. L’Inps dovrà quindi erogare tutte le prestazioni dovute all’uomo, che secondo i giudici, vi aveva diritto fin dall’inizio.
11 aprile 2024
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2024-04-11 10:38:45