Press ESC to close

PORCARI Jackpot fantasma, vince soltanto la Snai – Cronaca

Porcari (LUCCA) –


LUCCA. Quelle 241 vincite, tutte avvenute nello spazio di un quarto d’ora (dalle 13,37 alle13,53 del 16 aprile 2012) nei 174 terminali Video Lottery distribuiti nei 111 punti Snai, per importi che variavano da un minimo di 494mila euro a un massimo di 12 milioni di euro sono frutto dell’errore del sistema. E la Snai spa fondata nel 1990, la società italiana con sede legale a Porcari che si occupa della gestione di scommesse e di concorsi a pronostici, non deve pagare un bel niente a coloro che si sono rivolti al giudice civile naturale competente per territorio (il tribunale di Lucca) affinchè riconoscesse e dichiarasse valido ed efficace il tagliando fuoriuscito dal terminale il 16 aprile 2012 con la dizione «avete vinto, incassare il denaro» e per importi pari o maggiori a 494mila euro.


Un orientamento consolidato dai giudici del tribunale civile di Lucca che, di recente, hanno rigettato due richieste presentate da altrettanti pseudo vincitori che chiedevano di accogliere la domanda di riconosciuta sussistenza di un danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale conseguente alla validità dell’effettiva vincita avvenuta nelle varie sale gioco della Snai spa risarcendo la parte attrice di tutti i danni e gli interessi maturati.


Il muratore spezzino. Ne sa qualcosa un muratore di La Spezia che, quel fatidico 16 aprile, entrò al punto Snai Pegaso della città ligure e si mise a sedere in una postazione slot machine Video Lottery giocando 10 euro. All’improvviso la macchinetta indicò, con appositi effetti sonori e visivi, la vincita di 494mila 094 euro emettendo regolare talloncino di pagamento per il corrispondente importo con tanto di numero identificativo e attestazione letterale «avete vinto 494.094 euro», incassare il denaro dal cassiere». Il muratore fuori di sè dalla gioia compilò il modulo con le sue generalità e la relativa richiesta di pagamento della somma vinta da inoltrarsi, tramite il gestore del punto scommesse di viale Colombo a La Spezia, alla Snai spa.


Inutile dire che tornato a casa iniziò a festeggiare con i parenti e gli amici. Una felicità durata meno di un mese. Il tempo per la società italiana di giochi e scommesse di informare i vincitori di quella cifra e di cifre superiori (in Italia erano stati 241) che quel 16 aprile 2012 si era verificato un inusuale picco di richieste di pagamento e che la società aveva bloccato il sistema VLT per provvedere agli opportuni controlli da cui era emerso che quelle vincite anomale erano frutto di un evidente guasto tecnico alla piattaforma elettronica gestita della Barclest, società inglese che forniva tecnologia alla Snai.


Un problema sul circuito internazionale, visto che il fenomeno si era registrato contemporaneamente in 111 agenzie sparse in ogni zona d’Italia, che indusse la società prima a bloccare e poi a sostituire i video terminali. E alla fine del procedimento civile al muratore spezzino è andata pure bene perché il giudice civile Giulio Giuntoli ha compensato le spese legali. Ad un altro pseudo vincitore – che aveva presentato domanda al tribunale civile di Lucca per entrare in possesso della somma attestata dal tagliando rilasciato da una Video Lottery alle 13,40 di quello sciagurato 16 aprile 2012 – è andata pure peggio. Un altro giudice del tribunale civile gli ha fatto pagare interamente le spese: circa ventimila euro.


La Suprema Corte. A indirizzare il tribunale verso un rigetto integrale di tutte le domande presentate dai vincitori del jackpot di quell’infausto giorno è stato un pronunciamento della Suprema Corte in ordine alla materia. La Corte di legittimità ha specificato che «la semplice ricevuta di una lotteria istantanea non è di per sé riconducibile tra i titoli di credito visto che è un documento non dotato dei necessari requisiti di letteralità e autonomia» e che «la vincita si verifica quando sia stata positivamente esaurita la fase di validazione che è diretta a verificare, in base alle condizioni e alle regole del contratto di lotteria, l’effettiva attribuzione della vincita a un determinato giocatore in base allo stesso sistema di gioco». Deve ritenersi quindi che il giocatore consegua il diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, ma perché le regole del contratto di lotteria gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni anche estranee al biglietto stesso. Quindi anche se la macchina VLT ha emesso lo scontrino relativo alla vincita, l’effetto relativo cioè il pagamento della somma potrà essere prodotto soltanto se sia il frutto del corretto funzionamento del sistema di gioco e non in presenza di un errore conclamato da un guasto tecnico.


Dalle risultanze processuali emerge l’esistenza del difettoso funzionamento del sistema al momento del rilascio della ricevuta. Dall’inizio della storia delle Video Lottery

sino a quel 16 aprile 2012 la vincita di jackpot non si era mai verificata contemporaneamente a distanza di pochi secondi e la frequenza, in media, era stata su tutto il territorio italiano di una vincita ogni due mesi e mai per importi eccedenti a 500mila euro, limite legale stabilito.

Fonte: Il Tirreno