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[Lucca] L’ARMA CUSTODITA REGOLARMENTE IN UN ARMADIO

Lucca –

L’ARMA CUSTODITA REGOLARMENTE IN UN ARMADIO Ottantaquattrenne assolto perché il fatto non sussiste.

Accolta la tesi difensiva dell’Avvocato penalista Mauro Domenici.

 

 

Si è conclusa con una assoluzione da parte del Gip di Potenza, la vicenda giudiziaria che ha visto come imputato T.A. di 84 anni, difeso di fiducia dall’ Avvocato Mauro Domenici del Foro di Lucca. L’imputato aveva ricevuto il fucile in donazione e da oltre 40 anni lo deteneva legittimamente presso la sua abitazione custodito all’interno di un armadio.

Nonostante tale armadio fosse stato chiuso, poiché di fatto non più utilizzato ed ubicato dopo una porta dotata di vetro antisfondamento e fossero presenti pertanto adeguate difese antifurto, questo non impediva il sequestro dell’arma da parte dei Carabinieri e la contestuale denuncia per omessa custodia dell’arma, ai sensi dell’art. 20 della Legge 110 del 1975.

Orbene, il Gip presso il Tribunale di Potenza, nell’accogliere la tesi difensiva dell’Avvocato Mauro Domenici, ha emesso il decreto di archiviazione di questo procedimento penale, condividendo altresì la richiesta formulata dallo stesso Pubblico Ministero perché il fatto non sussiste.

Tramite un’articolata memoria difensiva il legale dell’anziano signore, in sede di indagini preliminari, aveva sottolineato come la norma dell’art. 20 della Legge 110 del 1975 ponga a carico del detentore di armi un generico obbligo di custodia, senza specificare il contenuto di tale obbligo di diligenza che richiamerebbe semplicemente quella richiesta all’uomo medio.

Non solo, ripercorrendo le principali pronunce in materia di detenzioni di armi, l’Avvocato Domenici ha rilevato come la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione ritenga addirittura adempiuto tale obbligo di diligenza nella detenzione “di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l’eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia.”(cfr. Cass. Pen. Sez. I n., 7154/1999).

Pertanto, il GIP presso il Tribunale di Potenza ha disposto l’archiviazione della notizia di reato, assolvendo l’ottantaquattrenne potentino perché il fatto non sussiste, disponendo il dissequestro e la restituzione dell’arma sequestrata all’avente diritto.

Tuttavia, l’anziano signore al momento di rientrare nel possesso dell’arma, provato dalla particolare situazione che lo aveva visto interessato, ha dichiarato ai Carabinieri di non volerla più con se e che poteva essere  distrutta.

 

Fonte Verde Azzurro