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Fingono di attraversare la proprietà della vicina per raggiungere la propria casa, il giudice dà ragione alla donna

Una recinzione di cantiere continuamente manomessa, le intrusioni in proprietà privata e una pretesa servitù di passaggio smentita dalle perizie tecniche. Si conclude con una chiara vittoria di una residente di Capannori la complessa battaglia legale che per più di quattro anni l’ha vista contrapposta a una coppia di vicini, determinati a rivendicare ad ogni costo il diritto di transito sulla sua proprietà. Il tribunale di Lucca, con una sentenza firmata dalla giudice Anna Martelli, ha messo la parola fine al contendere, assegnando il possesso dell’immobile definitivamente alla legittima proprietaria e condannando la controparte.

La vicenda ha avuto inizio nel 2022, quando la proprietaria dell’immobile fu costretta ad intraprendere vie legali per fermare le continue incursioni dei due coniugi vicini. Dalle indagini svolte nel corso del processo, si è constatato che i due avevano ripetutamente danneggiato la recinzione protettiva di un cantiere allestito all’interno della proprietà della donna per accedere e transitare abusivamente nell’area. Di fronte al tribunale, la coppia ha cercato di invertire la situazione, presentando a sua volta un’istanza separata – successivamente incorporata nel fascicolo principale – in cui affermava di utilizzare quel terreno da oltre trent’anni per raggiungere la propria abitazione, parlando dell’esistenza di una vecchia strada di campagna collegata alla strada principale.

Dopo un primo provvedimento cautelare favorevole alla proprietaria e il successivo rigetto dell’appello proposto dai vicini, la causa è entrata nel merito, riservando anche un colpo di scena procedural. Uno dei due coniugi, rappresentato da un nuovo avvocato, ha tentato di richiedere l’usucapione del diritto di passaggio direttamente durante il processo. Un tentativo che il giudice lucchese ha ritenuto giuridicamente inammissibile, ricordando che i reclami relativi ai diritti di proprietà – e non solo allo stato di fatto – non possono essere presentati in un processo esclusivamente attinente a questioni di possesso.

Le prove della consulenza tecnica giudiziaria e le testimonianze raccolte in aula hanno definitivamente smontato le pretese dei vicini. L’esperto nominato dal Tribunale ha constatato che l’area contesa era in realtà un territorio discontinuo, instabile e decisamente non praticabile con mezzi di trasporto ordinari. Inoltre, la presumibile tracciatura stradale rivendicata dalla coppia risultava ostruita addirittura dalle rovine di un edificio in rovina, che ne impediva materialmente il transito in qualsiasi direzione. L’indagine ha anche dimostrato che la casa dei coniugi ha un ingresso principale ben visibile, asfaltato e facilmente accessibile, dotato di cancello carrabile, citofono e cassetta della posta, che consente di muoversi liberamente senza invadere le proprietà altrui.

Un ufficiale dei carabinieri chiamato a testimoniare ha anche confermato le condizioni del luogo, ricordando che quella strada sterrata era piena di buche e avvallamenti, tanto da richiedere l’uso di un fuoristrada per superarla, a differenza della normale strada asfaltata che conduceva alla casa dei resistenti.

Il tribunale di Lucca ha quindi ordinato la cessazione immediata di qualsiasi molestia e disturbo ai danni della proprietaria, confermando l’esclusività del suo possesso sulla proprietà.

Ai due vicini – uno dei quali si è astenuto dalla fase di merito – il giudice ha respinto tutte le loro richieste di protezione e di risarcimento danni, condannandoli solidariamente al pagamento delle spese legali, quantificate in oltre 5400 euro, oltre al saldo definitivo delle spese per la consulenza tecnica giudiziaria.

2026-05-31 12:07:00