
21 giugno 2026 | 09:12
In una controversia tra un’azienda, il Comune di Capannori e l’Ascit, la Corte ha affermato che la decisione non dovrebbe essere presa dal giudice tributario
Sentenza significativa della Corte di Cassazione riguardo le tariffe sui rifiuti nel territorio lucchese. Con l’ordinanza numero 20263, pubblicata il 16 giugno 2026, la quinta sezione civile della Suprema Corte ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana riguardante una controversia tra la Dusy Group Srl, il Comune di Capannori e l’azienda di servizi ambientali Ascit Spa, dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario.
Questa questione giudiziaria è nata dai ricorsi presentati dalla società contribuente contro le ingiunzioni fiscali emesse da Ascit per conto del Comune di Capannori, relative al pagamento della Tia (Tariffa Igiene Ambientale) per l’anno 2013 e della Tari per l’anno 2014. Al centro delle dispute della Dusy Group c’erano i criteri di calcolo basati sul numero di svuotamenti dei bidoni della spazzatura, considerati generici e applicati senza una corretta e preventiva comunicazione agli utenti sulle modifiche metodologiche della misurazione dei rifiuti. Sia la Commissione Provinciale di Lucca in primo grado, sia la Commissione Regionale in appello hanno esaminato il merito della causa, confermando sostanzialmente le pretese dell’azienda di servizi ambientali.
I giudici della Cassazione, presieduti da Liberato Paolitto e con Francesco Bruno nel ruolo di consigliere relatore, hanno comunque sospeso il procedimento tributario sollevando d’ufficio la questione di giurisdizione. La Cassazione ha ribadito che sia la Tia applicata in regime transitorio per l’anno 2013, sia la Tari puntuale o corrispettiva introdotta nel 2014 sono di natura privatistica e non tributaria.
Considerate tasse corrispettive basate su un rapporto che prevede un collegamento diretto tra il servizio effettivamente fornito e il pagamento dovuto, secondo il principio europeo ‘chi inquina paga’ le relative controversie rientrano esclusivamente nella competenza del giudice ordinario.
La sentenza d’appello è stata quindi annullata e le parti dovranno ora ripresentare la causa davanti al tribunale civile nei termini di legge, mentre le spese del processo sono state compensate.
2026-06-21 09:12:00
