
Sorpreso al volante del camion aziendale con il telefono in mano, poi un acceso faccia a faccia con i vertici della ditta e, nel giro di pochi giorni, il licenziamento in tronco. Ma per i giudici la punizione era troppo pesante: un autista dipendente di un’azienda del territorio di Lucca ha vinto anche in secondo grado e ora dovrà ricevere tre mensilità piene di indennizzo, più le spese legali.
A ricostruire la vicenda, come riporta Lucca in Diretta, è la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto in blocco il ricorso dell’azienda e accolto in parte le richieste del lavoratore.
Il cellulare, le «minacce» e la sospensione
Tutto risale al febbraio 2023. L’uomo, autista di autocarro, riceve una contestazione disciplinare dai toni durissimi: la ditta gli rimprovera di aver guidato il mezzo di servizio con il telefono in mano, in violazione del Codice della strada, e di aver rivolto ai vertici aziendali pesanti minacce e accuse calunniose. Contestualmente scatta una sospensione di otto giorni dal servizio e dallo stipendio. Pochi giorni dopo, giudicate insoddisfacenti le sue giustificazioni, arriva il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore si era rivolto al tribunale di Lucca, che in primo grado gli aveva dato parzialmente ragione: licenziamento sproporzionato, con un’indennità risarcitoria calcolata però al minimo. Una decisione che non aveva accontentato nessuno, tanto che entrambe le parti erano tornate davanti ai giudici.
«Stava impostando il navigatore»
In appello i giudici hanno passato al setaccio le accuse. Sul telefono, l’autista aveva spiegato fin da subito di averlo usato soltanto per impostare il navigatore satellitare. Secondo la Corte, in mancanza di prove su una distrazione prolungata o su manovre pericolose, e considerando che in quasi cinque anni di servizio l’uomo non aveva alcun precedente disciplinare, si trattava al massimo di una negligenza da punire con una sanzione più lieve, non con la cacciata senza preavviso.
Ancora più netto il giudizio sulle presunte minacce. La lettera di contestazione parlava genericamente di «minacce e accuse calunniose» senza indicare date, luoghi né le frasi pronunciate: una genericità che, per i giudici, viola le garanzie di difesa previste per i procedimenti disciplinari. Un vizio tale da rendere inutile perfino l’ascolto delle registrazioni audio che l’azienda aveva portato in causa.
Indennizzo ritoccato verso l’alto
La Corte ha infine corretto il conto: dal minimo ridotto fissato in primo grado si passa a tre mensilità piene, come previsto per le imprese con meno di quindici dipendenti, con il pagamento della differenza ancora dovuta. Alla ditta toccano anche le spese del giudizio d’appello.
Lascia un commento