
Lavorava dal 2002 come carrellista in un magazzino della Piana di Lucca, a Porcari. Poi la società committente ha chiesto di allontanarlo dal sito e l’azienda appaltatrice per cui lavorava lo ha mandato a Prato, prima in trasferta e poi in via definitiva, a occuparsi di pulizie e lavaggio dei mezzi. Lui si è rivolto al giudice per tornare al suo posto, ma il tribunale di Lucca ha respinto il ricorso.
Gli accessi anomali nell’area logistica
All’origine del trasferimento, secondo quanto ricostruito nel provvedimento, ci sono alcune contestazioni disciplinari legate ad accessi anomali e movimenti non autorizzati all’interno dell’area logistica. Dopo quegli episodi la società che aveva affidato l’appalto ha chiesto all’impresa di non far più lavorare il dipendente nel sito lucchese.
Il ricorso: «Ritorsione e demansionamento»
Il lavoratore aveva presentato un ricorso d’urgenza (articolo 700 del codice di procedura civile) per ottenere la sospensione del trasferimento e il reintegro nelle mansioni originarie. Nel ricorso sosteneva che non ci fossero vere ragioni tecniche e organizzative, che l’azienda avesse mescolato sanzione disciplinare e potere direttivo e che dietro lo spostamento ci fosse un intento ritorsivo legato a sue precedenti rivendicazioni salariali. Lamentava anche un demansionamento, perché da carrellista era passato a pulire e lavare i mezzi.
Il giudice: «Scelta ragionevole»
Il giudice del lavoro, Giampaolo Fabbrizzi, non gli ha dato ragione. Secondo il magistrato, negli appalti di servizi il fatto che il committente non gradisca più un lavoratore è una ragione tecnica e organizzativa sufficiente per l’impresa appaltatrice, che deve evitare conflitti capaci di mettere a rischio l’appalto. Questa esigenza, si legge, nasce da fatti oggettivi legati al clima di sfiducia e non rientra solo nel procedimento disciplinare: per il giudice non ci sono quindi né ritorsione né uso distorto del potere direttivo.
Respinta anche la questione del demansionamento: confrontando le declaratorie del contratto collettivo, il tribunale ha stabilito che pulizia e lavaggio dei mezzi rientrano nello stesso livello di inquadramento del lavoratore, come prevede l’articolo 2103 del codice civile.
Il ricorso d’urgenza è stato quindi respinto. Le spese saranno decise nel giudizio di merito, che deve ancora arrivare.
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